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INFORMAZIONI FISCALI
sull'associazione
L'Associazione "NAMASTE - Onore a te" è
una O.N.L.U.S (Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale) e come tale gode della detraibilità
delle offerte secondo le seguenti modalità:
- Per le persone fisiche (730, 740, UNICO o
come si chiamerà), si può detrarre dalla
imposta dovuta il 19% dell'offerta, fino ad un
massimo di offerta di 2.000 euro circa (Art.13
i/bis del D.P.R. 9/17 del 1986 (TUIR).
- Per le imprese l'importo detraibile è
pari a 2000 euro o, a scelta, al 2% del reddito
d'impresa dichiarato, ai sensi dell'art. 65, comma
2, lettere c-sexies e c-septies del TUIR.
IMPORTANTE NOVITA': A partire dal
2008 le vostre donazioni saranno anche ( e cioè
a scelta vostra) deducibili dall'imponibile ( e
quindi la percentuale di deduzione dipende dall'aliquota
che si deve pagare sull'imponibile) e fino ad un
masimo di 70.000 €.
Questa novità può essere
molto interessante soprattutto per le aziende.
Questo perchè Namastè avrà, nel
2008, una contabilità ordinaria, requisito
indispensabile per poter godere dei vantaggi della legge
(art. 14 Decreto 35 convertito in Legge 80/05), detta
anche la "+ dai, - versi". La riporto qui
sotto:
"Articolo 14.
(ONLUS e terzo settore)
1. Le liberalità in
denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti
soggetti all'imposta sul reddito delle società
in favore di organizzazioni non lucrative di utilità
sociale ( ONLUS) di cui all'articolo 10, commi 1, 8
e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
nonchè quelle erogate in favore di associazioni
di promozione sociale iscritte nel registro nazionale
previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7
dicembre 2000, n. 383, e in favore di fondazioni e associazioni
riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela,
la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse
artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono deducibili
dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite
del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato,
e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
2. Costituisce in ogni caso
presupposto per l'applicazione delle disposizioni di
cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che
riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a
rappresentare con completezza e analiticità le
operazioni poste in essere nel periodo di gestione,
nonchè la redazione, entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che
rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria.
3. Resta ferma la facoltà
di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni."
( e cioè la semplice detraibilità
del 19%)
Viene consentita la detrazione solo nel caso in cui
l'erogazione o il contributo sia stato effettuato tramite
la banca, l'ufficio postale, carte di debito, carte
di credito, carte pre-pagate, assegni bancari e circolari.
Per cui vi ricordiamo di conservare la
ricevuta del versamento. Sono invece inutili dal
punto di vista legale le ricevute rilasciate direttamente
dall'Associazione.
I versamenti possono anche essere effettuati ratealmente,
sia per posta (ccp 28026409 intestato ad Associazione
Namastè-onore a te-ONLUS) che tramite banca:
in quest'ultimo caso si può dare ordine alla
vostra banca di effettuare un versamento (mensile o
trimestrale) al c/c D 08472 37070 000001012296 della
Banca di Credito Cooperativo di Castenaso, intestato
ad Associazione "Namastè-onore a te"
onlus.
Si prega di precisare sempre chiaramente la causale.
Per il 5 per mille, il nostro codice fiscale è:
91153570378
>> Informazioni
sulle modalita' di pagamento e relativi moduli da scaricare.
>> Informazioni
sul 5 per mille.
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